SERVIZI

RINNOVO PATENTE

Il rinnovo (o conferma di validità) della patente di guida, va effettuato entro e non oltre la data indicata sul documento stesso. Per rinnovare la patente basta presentersi in autoscuola, nei giorni e negli orari stabiliti, muniti di patente, codice fiscale ed una fototessera recente. La patente verrà immediatamente rinnovata a seguito di un accertamento sanitario e la nuova patente verrà ritirata in autoscuola dopo 3 giorni lavorativi.

Le visite mediche per il rinnovo e il conseguimento della patente si effettuano

il LUNEDI dalle 18 alla 19 e il MERCOLEDI dalle 19 alle 19,30.

Occorre prenotarsi in anticipo al numero 010.651.10.69 oppure compilando il modulo qua sotto.

La data di scadenza della patente è riportata sul documento. 
I tempi di rinnovo variano da patente a patente secondo la tabella seguente.

Patente

AM-A1-A2-A-B1-B

C1-C-C1E-CE

CE per guida autotreni e autoarticolati sup. a 20 t.

D1-D1E-D-DE

Fino a 50 anni

10 anni

5 anni

5 anni

5 anni

Tra 50 e 60 anni

5 anni

Tra 60 e 65 anni

1 anno c/o CML

Tra 65 e 68 anni

2 anni c/o CML

1 anno c/o CML

Tra 68 anni e 70 anni

Declassata a patente C

Declassata a patente C

Tra 70 e 80 anni

3 anni

Dopo 80 anni

2 anni

 

 

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RECUPERO PUNTI PATENTE

Ogni titolare di patente ha in dotazione 20 punti. 
Se si commettono infrazioni al codice stradale di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione è prevista la decurtazione di un certo numero di punti. 
La corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati (tolti) è presente nella tabella allegata all'art. 126 bis del codice stradale.

Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente (revisione). Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti. Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi. Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 848782782 o consultare il sito internet http://www.ilportaledellautomobilista.it/.

Chi commette più infrazioni in una volta sola, può perdere al massimo 15 punti, purché un'infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente. È la comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, e che autorizza alla frequenza di un corso di recupero:

  • il corso rivolto ai titolari di patente di macrocategoria A e B dura 12 ore e permette di riottenere 6 punti;
  • il corso rivolto ai titolari di patente di macrocategoria C, D, CE, DE, KA e KB dura 18 ore e permette di riottenere 9 punti;
  • il corso rivolto ai titolari di CQC dura 20 ore e permette di riottenere 20 punti.

Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza al corso. La legge 120/2010 ha previsto, a breve, l'obbligo di un esame al termine del corso. Al momento però non si sa nulla di preciso

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DUPLICATO PATENTE

Si richiede il duplicato della patente in tutti i casi in cui l'originale non è più valido perché scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato.

Dunque il duplicato va richiesto per:

  • rinnovo
  • deterioramente
  • smarrimento
  • furto
  • distruzione

Le nuove patenti europee non riportano più il campo della residenza, ragione per cui non è più necessario richiedere un duplicato per aggiornarle (anche se va lo stesso fatta la comunicazione tramite il nuovo Comune di Residenza). 
Per le "vecchie" patenti invece va fatto il duplicato anche in caso di cambio di residenza.

Il duplicato nuovo che vi verrà rilasciato, corrisponde alla nuova patente formato CARD.

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CONVERSIONE PATENTE ESTERA

Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea non ci sono problemi, la patente va bene lo stesso e non deve essere convertita nemmeno se si risiede in Italia da più di un anno. Anche per le patenti comunitarie si consiglia però di richiedere la conversione, oppure il riconoscimento di validità, al fine di velocizzare le pratiche relative al rinnovo o a eventuali duplicati per smarrimento, furto, ecc. Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente italiana, mentre nell'operazione di riconoscimento la patente originale rimane in mano al conducente, su di essa viene semplicemente applicato un bollino adesivo che permette di identificarla nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.


Patente di Paesi extra – UE

Gli stranieri con patente extra-UE possono circolare in Italia per il tempo massimo di 1 anno a patto di avere insieme alla patente una traduzione integrale e ufficiale.

La traduzione può essere effettuata dal:

  •  traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
  • Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.

Per gli stranieri che risiedono in Italia per più di un anno, vale l'obbligo di chiedere la residenza e farsi convertire la patente. Non tutte le patenti possono essere convertite, molto dipende dall'esistenza di accordi di reciprocità tra l'Italia e il Paese interessato.

L'elenco di Paesi per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti è disponibile cliccando qui

I titolari di patente non convertibile, se vogliono risiedere in Italia per tempi superiori a un anno, non hanno alternative: devono rifare gli esami per la patente. I cittadini extracomunitari che vogliono immatricolare un veicolo in Italia devono avere la residenza in Italia e essere in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento.anieri che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza). La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.

Dopo:
• o si deve fare la conversione 
• o si devono rifare gli esami della patente

La conversione infatti è possibile solo se tra l'Italia e il Paese d'interesse esistono degli accordi reciproci. Questi accordi possono avvenire in qualsiasi momento, dunque è fondamentale rivolgersi all'autoscuola che, dopo avere contattato la Motorizzazione, può dare le informazioni più aggiornate in tal senso.

Per chi vuole comunque avere un'idea, rendiamo disponibile un elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (l'elenco è pubblicato anche sul sito del ministero dei Trasporti).

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ORARI CORSI TEORIA

                           Risultati immagini per immagini orario corsi

  - Lunedi ore 10.00 / 11.00   

  - Lunedì ore 20.00 / 21.00

 - Martedi ore 18.00 / 19.00

 - Mercoledì ore 10.00 / 11.00  

 - Mercoledì ore 20.00 / 21.00

 - Giovedi  ore   18.00 / 19.00

                 QUIZ 

 - Giovedì  ore   17.00 / 18.30  

        

PATENTE INTERNAZIONALE

La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità di 3 anni. Qualora però all'atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente.

Si fa presente che la patente italiana è di per sé sufficiente - senza alcun permesso internazionale- per guidare all'estero nei seguenti Paesi: ◦ tutti gli stati Europei - Algeria - Turchia.

E' opportuno richiedere all'Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la "Patente Internazionale di Guida" (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).

Si precisa che l'utente, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, deve specificare sulla domanda il tipo di modello (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra) che intende richiedere all'UMC .

Si informa inoltre che Stati Uniti (Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani), Thailandia e Giappone (circ. prot. n. 23670), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949; n questo caso la validità del permesso internazionale di guida ha validità di un anno.

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INFO ESAME MOTO

 Il decreto stabilisce infatti che il candidato deve sostenere l’esame indossando casco integrale, guanti, giacca con protezioni dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia. Questo vale per chi intende conseguire le patenti A1, A2 e A. È un passo avanti nel riconoscere che i motociclisti sono soggetti esposti a maggiori pericoli rispetto agli altri utenti della strada, quindi ben venga una sensibilizzazione “dall’alto” all’uso di abbigliamento protettivo adeguato. D’altronde lo stesso non è obbligatorio poi per la circolazione su strada, quindi sarebbe forse il caso di armonizzare le varie normative

Operazioni preliminari all'esame

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
♦ CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida; 
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno; 
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML. 

♦ CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS)
• carta di circolazione; 
• certificato di assicurazione obbligatoria; 
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML. 

♦ CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE DI PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO (CFR. ART. 180 CDS)
• carta di circolazione; 
• certificato di assicurazione obbligatoria.

Durata

Per la prova su strada, non meno di 25 minuti. Per le altre fasi preliminari non è specificato un limite di tempo.

Modalità:
l'esame consiste in due prove distinte, una da effettuare su una pista chiusa, per controllare le capacità, e una da effettuare su strada, per verificare il comportamento e la conoscenza delle norme di circolazione. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
•  indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

Prova su pista chiusa

Gli schemi dei circuiti sono contenuti nel Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 maggio 2013 (allegati 1, 2, 3, 4). 

Prova su strada

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
•  partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
guida in curva;
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso);
rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
gallerie;

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

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REVISIONE DELLA PATENTE

La revisione della patente di guida può essere disposta dagli uffici della Motorizzazione o del Prefetto, quando ci sono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica alla guida, o quando il conducente perde tutti i punti sulla patente (art. 128 CDS).

In tal caso, essi possono imporre ai titolari della patente di guida una visita medica e/o un esame di idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità viene comunicato ai competenti uffici per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

La visita medica è sempre obbligatoria nei seguenti casi:

  • guida in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (violazione articoli 186 e 187)
  • in caso di coma di durata superiore alle 48 ore
  •  minorenne che ha commesso infrazioni che comportano la sospensione della patente
  •  a seguito di incidente che ha provocato lesioni gravi a persone

Revisione tecnica a seguito di perdita completa dei punti sulla patente

Chi esaurisce tutti i punti della patente deve sottoporsi alla revisione della stessa, cioè deve rifare gli esami per la patente, sia l'esame teorico che l'esame pratico, per verificare che si possiedono ancora i requisiti tecnici. Deve fare la revisione della patente anche chi dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali (insieme), nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

Di recente l'esame di revisione della patente per motivi tecnici si sostiene con metodo informatizzato: le domande d'esame sono un estratto di quelle relative all'esame per il conseguimento della patente di riferimento.

I quiz che compongono la scheda dell'esame sono un estratto di quelli appartenenti al listato per il conseguimento della patente di cui si è titolari: così ad esempio, chi deve sostenere un esame di revisione della patente B, si troverà a dover rispondere alle stesse domande presenti nell'esame di conseguimento della patente B. La revisione della patente si può imporre anche al minorenne e difatti è stato predisposto un esame di revisione per i titolari di patente AM, quella del ciclomotore. Anche chi deve effettuare un esame di revisione della CQC, merci o persone, deve aspettarsi un esame informatizzato con domande specifiche sulla guida professionale di veicoli merci o di autobus.

Modalità dell'esame teorico di revisione

Patente AM: 20 quiz, durata 20 minuti, numero massimo di errori consentiti: 2

Patente A1, A2, A, Bl, B, BE: 30 quiz, durata 30 minuti, numero massimo di errori consentiti: 3

Patente di categoria C1 e C1E con codice unionale 97:30 quiz, durata: 30 minuti, numero massimo di errori consentiti:3

Patente di categoria C1, C1E, C, CE: 30 quiz, durata 30 minuti, numero massimo di errori consentiti:3

Patente di categoria D1, D1E, D, DE: 30 quiz, durata 30 minuti, numero massimo di errori consentiti:3

CQC per il trasporto di merci: 40 quiz, durata 40 minuti, numero massimo di errori consentiti: 4

CQC per il trasporto di persone: 40 quiz, durata 40 minuti, numero massimo di errori consentiti: 4

 

COSE DA SAPERE SULLA REVISIONE PATENTI

  • Chi ha ricevuto il provvedimento di revisione della patente, ha tempo 30 giorni per presentare istanza per l'esame: se non la presenta, scatta la sospensione della patente.
  • Per fare domanda all'esame di revisione occorre presentare un'istanza su apposito modulo (si veda allegato alla circolare prot. 117) + copia del provvedimento di revisione + eventuale certificato medico della CML (se lo impone il provvedimento di revisione).

  • L'istanza ha validità 1 anno e consente di sostenere gli esami (1 di teoria e 1 di pratica) per una sola volta: se si è bocciati in una o nell'altra prova, si è soggetti alla revoca della patente. Se si passa l'esame di teoria ma non si ha tempo di fare l'esame di pratica, si può richiedere una nuova istanza ma dell'esito positivo dell'esame sostenuto in precedenza non si tiene conto: bisogna rifare tutto da capo. L'esame di pratica può essere sostenuto su un veicolo privo di doppi comandi ma deve essere presente una persona con funzione di istruttore.

  • Con patente revocata, al momento della successiva richiesta di conseguimento, si è obbligati anche a svolgere le esercitazioni obbligatorie con l'istruttore di guida (vedi anche circolare prot. 10162 del 2 maggio 2016)

 

COSE DA SAPERE SULLE REVISIONI CQC

  • Il provvedimento di revisione della CQC scatta quando il titolare azzera tutti i punti a sua disposizione, quando dunque commette gravi infrazioni alla guida.

  • La revisione CQC non richiede nessun certificato medico ma solo un esame teorico.

  • L'istanza ha sempre valore 1 anno.

  • Per il titolare di CQC merci + persone, l'esame teorico di revisione verterà su domande inerenti il veicolo con cui ha commesso le infrazioni con maggiore decurtazione di punteggio. Se la decurtazione è esattamente pari, l'esame verterà secondo il programma previsto per la CQC necessaria per la guida del veicolo su cui ha commesso l'ultima infrazione.

  • Se il titolare di CQC merci + persone viene bocciato, per riacquisire la sua CQC revocata dovrà sostenere invece 2 esami, 1 relativo alla CQC merci e 1 relativo alla CQC persone.

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